Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2018, n. 120, supplemento ordinario n. 24, sono stati pubblicati i decreti attuativi per la legge sui crediti d’imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo.
La legge detta i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale.
Il decreto attuativo è scaricabile cliccando su questo link. La legge è raggiungibile cliccando qui.
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Per quanto riguarda le sale cinematografiche citiamo un estratto in particolare:
Art. 10.
Credito d’imposta in favore delle sale cinematografiche
1. Alle imprese dell’esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta pari al:
a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l’incremento del numero di schermi;
b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico l’aliquota è innalzata al 30 per cento del costo eleggibile.
3. Le aliquote di cui al comma 1 sono elevate al 40 per cento del costo eleggibile per gli investimenti:
a) realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate;
b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costitute nei precedenti trentasei mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
4. L’aliquota di cui al comma 1, lettera a), è elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane.
5. L’aliquota di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
6. Nel caso in cui gli investimenti di cui al presente articolo includano l’acquisto dell’area o dell’immobile, i costi massimi ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L’importo corrispondente all’acquisto non può comunque superare la metà dei costi medesimi e così incrementati.
7. L’importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000.